(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 67 del 7 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              E m a n a 
 
  il seguente regolamento: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
        Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 3/1995 
 
  1. L'art. 2, della legge regionale 3  gennaio  1995,  n.  3  (Norme
sull'attivita' di tassidermia e imbalsamazione),  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.   2   (Esercizio    dell'attivita'    di    tassidermia    ed
imbalsamazione). - 1. L'esercizio dell'attivita'  di  tassidermia  ed
imbalsamazione e' subordinato alla presentazione di una  segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'art.  19  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi),
allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), nella  quale
viene attestata la frequenza ad un corso di formazione  professionale
obbligatoria. 
  2.  Non  e'  tenuto  alla  frequenza  del   corso   di   formazione
obbligatoria di cui al comma  1,  chi  e'  autorizzato  all'esercizio
dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione in altre regioni. 
  3. I contenuti del corso di formazione obbligatoria di cui al comma
1, sono definiti con atto del dirigente  della  competente  struttura
regionale, ai sensi della legge  regionale  26  luglio  2002,  n.  32
(Testo unico della normativa della  Regione  Toscana  in  materia  di
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e
lavoro), da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in  vigore
del presente articolo. 
  4.  Il  SUAP  trasmette  la  SCIA  alla  provincia  competente  per
territorio che effettua una verifica del rispetto delle  disposizioni
di legge entro sessanta giorni  dalla  data  di  presentazione  della
SCIA.».